Opportuno individuare una modalità con cui poter dimostrare che l’imprenditore si è attivato per verificare se e come implementare l’assetto
Le imprese sono chiamate a implementare un assetto come previsto dall’art. 2086 Codice civile, che consenta anche di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario e di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.
Per prima cosa, è opportuno sottolineare, considerato il periodo di bilanci, che non vi è alcun obbligo di fornire un’informativa esterna per quanto riguarda l’implementazione di assetti adeguati. Non è pertanto necessario, in linea di principio, fare riferimento all’art. 2086 Codice civile né nel bilancio, né nella relazione sulla gestione.
È però evidente il collegamento delle prescrizioni dell’art. 2086 Codice civile con la previsione normativa della redazione dei bilanci sulla base del presupposto del going concern. Ai fini comunque della disciplina del bilancio, in assenza di incertezze significative sulla prospettiva di continuità aziendale, non è richiesta una specifica informativa. Sarà sufficiente, in tali casi, indicare nella Nota integrativa, così come disciplinato dall’art. 2423-bis Codice civile., che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”.
In presenza, invece, di incertezze significative sulla capacità dell’impresa di fronteggiare gli impegni finanziari dei successivi dodici mesi, l’OIC 11 richiede che nella Nota integrativa siano chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Devono inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.
È di tutta evidenza che, rispetto al passato, considerato che gli imprenditori sono ora tenuti a monitorare la continuità già nel corso dell’esercizio, l’eventuale mancata valutazione di tali incertezze comporterebbe anche la violazione dell’art. 2086 Codice civile.
Può essere opportuno che le imprese siano in grado di dimostrare di avere affrontato il tema degli adeguati assetti, anche nei casi in cui, analizzate le richieste dell’art. 2086 Codice civile così come individuate dal Codice della crisi d’impresa, l’assetto dell’impresa sia stato ritenuto già adeguato alle nuove previsioni di legge. A tal fine, può essere opportuno individuare una modalità attraverso la quale poter dimostrare che l’imprenditore, consapevole dei nuovi obblighi, si sia attivato per verificare se e come implementare l’assetto della propria impresa, per renderlo compliant alla nuova disciplina. Un suggerimento operativo, per le imprese che hanno un Consiglio di Amministrazione, è certamente quello di discutere tale tematica nell’ambito di un CdA, così da poter dare evidenza documentale, a distanza anche di anni, di avere affrontato e gestito il problema.
In assenza della possibilità di darne atto nei libri sociali, potrebbe essere utile, a tale scopo, anche un semplice scambio di email, preferibilmente via PEC, tra l’imprenditore e il proprio dottore commercialista. Naturalmente, anche l’attività di monitoraggio dell’andamento degli equilibri d’impresa, effettuata, ad esempio, su base trimestrale, può essere considerata buona prassi essere oggetto di discussione nei CdA oppure con il proprio consulente, così come, nel caso sia presente un Collegio Sindacale, in occasione delle verifiche trimestrali. Nel caso di Srl prive del Collegio Sindacale/Sindaco unico, anche se il revisore non ha alcun specifico ruolo per quanto riguarda il tema degli assetti, può essere opportuno che l’amministratore, nell’illustrare l’andamento dell’impresa (tema che certamente è di interesse per il revisore legale) faccia riferimento al monitoraggio degli equilibri d’impresa e alla prospettiva di continuità aziendale.
L’auspicio è che, con gli anni, l’attività di monitoraggio dello stato di salute dell’impresa sia sempre meno considerato un adempimento di legge, ma una normale attività periodica ritenuta necessaria dall’imprenditore per una corretta gestione d’impresa.